Misure straordinarie ARERA – Sospensione termini di pagamento energia elettrica e gas
Con riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nei Comuni indicati nell’Allegato all’Ordinanza n. 1180, si comunica che l’ARERA, con Delibera n. 20/2026/R/com del 9 febbraio 2026, ha adottato specifiche misure straordinarie a tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas.
1. Sospensione dei termini di pagamento
Il provvedimento dispone la sospensione per sei mesi dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento:
- emessi o da emettere;
- con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026.
La sospensione:
- si applica a tutti gli importi dovuti, inclusi quelli già oggetto di morosità, anche se antecedente al 18 gennaio 2026;
- comporta la non applicazione della disciplina delle sospensioni per morosità per l’intera durata del periodo previsto;
- include anche i corrispettivi per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura e subentro;
- consente agli esercenti la facoltà di non procedere all’emissione delle fatture durante il periodo di sospensione.
Le disposizioni trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 18 luglio 2026.
2. Modalità di accesso alla sospensione
Per beneficiare della misura, i titolari delle utenze devono presentare entro il 30 aprile 2026 apposita istanza al proprio venditore, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000) attestante che l’utenza è asservita a:
- un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte; oppure
- un immobile sgomberato su provvedimento delle autorità comunali.
L’istanza può essere trasmessa tramite:
- posta elettronica ordinaria,
- posta elettronica certificata (PEC),
- posta ordinaria,
utilizzando il modulo allegato alla delibera o altro format equivalente contenente gli elementi minimi richiesti.
3. Rateizzazione degli importi sospesi
Al termine del periodo di sospensione, gli esercenti sono tenuti a:
- rateizzare gli importi sospesi su un periodo minimo di 12 mesi;
- applicare la rateizzazione senza interessi e senza discriminazioni;
- garantire una periodicità coerente con la normale fatturazione.
La rateizzazione:
- non si applica per importi complessivi inferiori a 50 euro;
- non preclude la facoltà del cliente di: pagare in un’unica soluzione, o concordare un piano di durata inferiore/condizioni migliorative.
Entro due mesi dal termine della sospensione, i venditori dovranno comunicare ai clienti:
- l’ammontare complessivo oggetto di rateizzazione;
- il piano applicato (con indicazione dell’assenza di interessi);
- la possibilità di pagamento in unica soluzione;
- eventuali condizioni alternative o migliorative disponibili.
4. Obblighi informativi degli esercenti
Gli esercenti l’attività di vendita sono tenuti a:
- pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera;
- informare tempestivamente i clienti interessati circa: la possibilità di presentare istanza entro il 30 aprile 2026; le modalità di accesso alla rateizzazione senza interessi; la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi sospesi.
5. Trasmissione dati e verifiche
Gli esercenti, ove richiesto, dovranno trasmettere le istanze alla CSEA, che, in qualità di autonomo titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), tratterà i dati esclusivamente per le attività di verifica di propria competenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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