Misure straordinarie ARERA – Sospensione termini di pagamento energia elettrica e gas

Con riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nei Comuni indicati nell’Allegato all’Ordinanza n. 1180, si comunica che l’ARERA, con Delibera n. 20/2026/R/com del 9 febbraio 2026, ha adottato specifiche misure straordinarie a tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas.


1. Sospensione dei termini di pagamento

Il provvedimento dispone la sospensione per sei mesi dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento:

  • emessi o da emettere;
  • con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026.


La sospensione:

  • si applica a tutti gli importi dovuti, inclusi quelli già oggetto di morosità, anche se antecedente al 18 gennaio 2026;
  • comporta la non applicazione della disciplina delle sospensioni per morosità per l’intera durata del periodo previsto;
  • include anche i corrispettivi per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura e subentro;
  • consente agli esercenti la facoltà di non procedere all’emissione delle fatture durante il periodo di sospensione.

Le disposizioni trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 18 luglio 2026.


2. Modalità di accesso alla sospensione

Per beneficiare della misura, i titolari delle utenze devono presentare entro il 30 aprile 2026 apposita istanza al proprio venditore, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000) attestante che l’utenza è asservita a:

  • un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte; oppure
  • un immobile sgomberato su provvedimento delle autorità comunali.


L’istanza può essere trasmessa tramite:

  • posta elettronica ordinaria,
  • posta elettronica certificata (PEC),
  • posta ordinaria,

utilizzando il modulo allegato alla delibera o altro format equivalente contenente gli elementi minimi richiesti.


    3. Rateizzazione degli importi sospesi

    Al termine del periodo di sospensione, gli esercenti sono tenuti a:

    • rateizzare gli importi sospesi su un periodo minimo di 12 mesi;
    • applicare la rateizzazione senza interessi e senza discriminazioni;
    • garantire una periodicità coerente con la normale fatturazione.

    La rateizzazione:

    • non si applica per importi complessivi inferiori a 50 euro;
    • non preclude la facoltà del cliente di: pagare in un’unica soluzione, o concordare un piano di durata inferiore/condizioni migliorative.

      Entro due mesi dal termine della sospensione, i venditori dovranno comunicare ai clienti:

      • l’ammontare complessivo oggetto di rateizzazione;
      • il piano applicato (con indicazione dell’assenza di interessi);
      • la possibilità di pagamento in unica soluzione;
      • eventuali condizioni alternative o migliorative disponibili.


      4. Obblighi informativi degli esercenti

      Gli esercenti l’attività di vendita sono tenuti a:

      • pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera;
      • informare tempestivamente i clienti interessati circa: la possibilità di presentare istanza entro il 30 aprile 2026; le modalità di accesso alla rateizzazione senza interessi; la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi sospesi.


        5. Trasmissione dati e verifiche

        Gli esercenti, ove richiesto, dovranno trasmettere le istanze alla CSEA, che, in qualità di autonomo titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), tratterà i dati esclusivamente per le attività di verifica di propria competenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


        Documentazione scaricabile:

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